Prova

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Con riferimento alla Vs comunicazione protocollo 0021291 del 30/08/2012, si evidenzia il fatto che l’assemblea condominiale non ha titolo per negare o limitare l’utilizzo di aree destinate ad uso pubblico anche se le stesse sono rimaste di proprietà privata. Tale possibilità rimane in capo all’Amministrazione Comunale che è l’unica che può disporre e quindi autorizzare, l’utilizzo di dette aree applicando, ove ricorra il caso, anche il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
La Convenzione Urbanistica Rep n 227.836 Raccolta N 39.141, stipulata tra il Comune e l’attuatore preso lo Studio del Notaio Pettinacci il 2 Maggio 2006, e precisamente l’art 6 COSTITUZIONE SERVITU’ (allegato B della convenzione), ha posto a carico degli attuatori, obblighi ed oneri che i successivi aventi causa, come espressamente riportato nel documento sottoscritto, non possono in alcun modo disconoscere. Si deve inoltre supporre che la convenzione, in quanto atto pubblico registrato, sia correttamente citata e richiamata su ogni atto di vendita stipulato tra gli attuatori e i successivi acquirenti e quindi anche a conoscenza degli attuali proprietari e condomini.
A questo proposito si ricorda il punto 4 dell’Art 6 dell’allegato tecnico B, che fa parte integrale della convenzione: “All’attuatrice ed ai suoi

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