In data 17/5/2007 i Consiglieri Comunali di F.I. hanno chiesto, con nota indirizzata al Sindaco ed ai responsabili dei Settori Edilizia, Urbanistica e Commercio, la verifica della conformità edilizia  del fabbricato realizzato sui lotti n. 4 e 5 della nuova zona industriale del capoluogo – PIP via Sacco e Vanzetti assegnati alla ditta Antonini S.r.l. Si chiedeva di conoscere se l’opera realizzata era corrispondente al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Si domandava inoltre, se per il fabbricato in questione era stato rilasciato il prescritto certificato di agibilità e se lo stesso possedeva i requisiti di sicurezza, igiene e salubrità valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.  Si voleva infine conoscere se l’area destinata al commercio corrispndeva a quella dichiarata, tenuto conto che l’intera superficie dell’immobile è destinata alla vendita di mobili e componenti per l’arredo della casa attualmente esercitata dalla Società AEFFE Mobili S.r.l. (Arredo Famiglia)


La verifica doveva riguardare anche l’esistenza del titolo abilitativo per la realizzazione del piazzale e della fondazione per la recinzione del lotto n. 24 assegnato allo “Studio Roscini S.r.l.” – ma risultante di proprietà della “Antonimi S.r.l.” giusto atto al rogito del notaio Pettinacci del 09/9/2006 rep. N. 230.538 registrato a Perugina il 29/9/2006.


Gli esiti della verifica eseguita congiuntamente dal personale dei settori Edilizia e Polizia municipale, sono stati a dir poco sbalorditivi:
Sono stati avviati una serie di procedimenti che riguardano aspetti relativi ad abusi edilizi riscontrati ed aspetti relativi al presunto inadempimento degli obblighi contenuti nel regolamento del P.I.P. conseguenti alla mancata attivazione dell’area ed alla vendita del lotto n. 24 nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda.
Per quanto riguarda i problemi relativi agli abusi edilizi, il settore Edilizia ha emesso numerose ordinanze conseguenti alla mancata agibilità dell’immobile ed alle violazioni edilizie accertate. In particolare per quanto riguarda il fabbricato  realizzato sui lotti 4 e 5:
• Ordinanza di interdizione all’utilizzo dell’immobile e del divieto di accesso allo stesso da parte del pubblico genericamente inteso;
• Ordinanza per ripristino destinazione d’uso abusiva (mq. 2428,50);
• Ordinanza d’ingiunzione di pagamento della somma di € 242.850,00 emessa per mutamento di destinazione d’uso realizzata in assenza di titolo abilitativo;
• Ordinanza d’ingiunzione di pagamento della somma di € 500,00 emessa per mancata presentazione della domanda di agibilità;
• Verbale di contravvenzione di € 10.000,00 per aver aperto una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune.


per quanto riguarda il lotto n. 24:
• Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa a carico dello Studio Roscini s.r.l. e della ditta Antonimi S.r.l. per interventi edilizi  eseguiti in assenza del titolo abilitativo


Per tutti i lotti sono stati avviati i procedimenti amministrativi relativi alla verifica dell’adempimento degli obblighi dell’area per insediamenti produttivi del capoluogo posta sud della S.S. 75 C.U. per la presunta violazione delle norme di regolamento del P.I.P.


Nella fattispecie si configurano anche reati di rilevanza penale per i quali stata inoltrata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.


L’aspetto più sconcertante di tutta la vicenda è rappresentato dal fatto che il Moreno Antonini è  socio al 50% della “Antonimi S.r.l.”, e nonostante il contenzioso in atto con l’Amministrazione comunale, continua a ricoprire  Presidente della Commissione Urbanistica e Consigliere Comunale.


Nell’immediato F.I.  chiederà in Consiglio Comunale le dimissioni del Consigliere comunale Moreno Antonini


Si sta inoltre valutando l’ipotesi di denunciare alla Magistratura ordinaria l’operato del sindaco Lombardi. Se, come afferma il difensore della Antonini S.r.l. nel ricorso presentato al TAR dell’Umbria,  << il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, al quale potrebbe essere astrattamente ricondotta l’ordinanza impugnata, é infatti attribuito dall’art. 54 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, non potendosi pertanto in alcun modo riconoscere siffatto potere in capo al dirigente responsabile del Settore Edilizia o ad altre figure dirigenziali >> allora nei confronti del Sindaco si potrebbe configurare il reato previsto dall’art. 328 del c.p. per rifiuto od omissione di atti d’ufficio. L’ordinanza di interdizione del fabbricato, infatti,  è stata assunta per assenza del certificato di agibilità il quale, infatti,  svolge la funzione di preventiva verifica della rispondenza dell’immobile sia alla normativa edilizia, sia alle normative inerenti la sicurezza, l’igienicità dell’utilizzo e l’assenza di pericoli per gli utenti in relazione agli impianti. I procedimenti consequenziali alla verifica degli Uffici, ove si accerti l’esistenza di un pericolo per l’incolumità pubblica, sono di competenza del Sindaco.

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