Dopo un estenuante braccio di ferro l’agenzia bastiola della banca senese ottiene il rimborso dei tributi


La giunta dí Bastia rinuncia a costituirsi nel giudizio davanti la Corte dí Cassazione


MASSIMILIANO CAMILLETTI


BASTIA UMBRA – La tenacia dell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena, al termine di un lungo contenzioso tributario, prevale sulle ragioni del Comune di Bastia. La giunta comunale ha infatti deciso di non costituirsi in giudizio con ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale di Perugia n. 4/01/05 relativa alla richiesta di rimborso Ici 1998 presentata dalla banca all’ufficio tributi del Comune in seguito alla messa in atti della rendita catastale dell’immobile situato in piazza Mazzini risultando la nuova base imponibile inferiore a quella precedentemente calcolata sulla base dei dati contabili. L’istanza era stata respinta dall’ufficio tributi comunale in quanto la messa in atti della rendita era intervenuta nel novembre del 1999 e pertanto, secondo l’interpretazione
prevalente al momento, esplicava la sua efficacia solo a decorrere dal primo gennaio 2000 senza alcun effetto retroattivo sull’anno 1998. Nell’ottobre 2001, in seguito al diniego di rimborso ICI per l’anno 1998, il Monte dei Paschi di Siena presentava ricorso al Comune che si costituiva in giudizio presentando le relative controdeduzioni alla commissione tributaria provinciale di Perugia. Questa, successivamente, emetteva una sentenza che respingeva il ricorso della banca avallando quindi l’operato del Comune e contro la quale, nel dicembre 2003, la banca Mps presentava appello. A questo punto il Comune si costituiva in giudizio presentando le relative controdeduzioni alla commissione tributaria regionale di Perugia che nel febbraio dello scorso anno ha emesso una sentenza (la 4/01/05 appunto) che ha accolto l’appello del Mps. Il Comune, valutato l’orientamento giurisprudenziale in materia di rendite catastali, ha valutato il rischio di soccombere in un eventuale ricorso in Cassazione particolarmente elevato se non addirittura certo con possibile condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre l’importo richiesto a rimborso (482,51 euro) determinerebbe una “antieconomicità” nell’intraprendere una costituzione in Cassazione. Per questo insieme di ragioni la giunta comunale non ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio con ricorso avanti la Corte di Cassazione.

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