Bastia

“Sui reflui non decide il sindaco”

Il Tar dà una nuova interpretazione delle norme sulla fertirrigazione

BETTONA – La distanza delle stalle dalle case di privata abitazione va bene così come fissata in legge; le norme di accesso al servizio di smaltimento non creano problemi; il numero di capi in stalla può essere limitato; le sanzioni per gli allevatori che non fanno le cose secondo le regole possono essere comminate. Questo in sintensi il parere del Tribunale amminstrativo regionale sulla disputa giudiziaria tra Agriumbria 2000, Comune di Bettona, Arpa, Codep e Regione Umbria.
L’ultimo capitolo della sentenza, però, apre nuovi scenari sullo smaltimento dei reflui degli allevamenti e sulla fertirrigazione. Nello stabilire le caratteristiche delle stalle adibite ad allevamento dei suini si prevedono anche le modalità di smaltimento dei reflui “da destinare all’utilizzazione agronomica adottando il sistema di stoccaggio e compostaggio (…) viene consentita l’utilizzazione agronomica senza preventivo trattamento o compostaggio ma rigorosamente in terreni ubicati al di fuori del Comune
di Bettona”. L’esclusione è disciplinata dalla Regione Umbria, ma “appare manifestamente illogica e non è giustificabile nemmeno dalla finalità di prevenire eventuali abusi”.
“Si tratta di un vero e proprio divieto, che comporta, senza li-miti temporali, l’applicazione nel territorio di Bettona di una disciplina più restrittiva di quella, succitata, prevista a livello regionale e dalla legislazione in materia”. “Si deve sottolineare che non è a livello comunale che possono affrontarsi tali problematiche. I sindaci hanno a disposizione lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte al pericolo di sversamento nei fiumi della laguna di stoccaggio; per definire assetti strutturali di gestione dei problemi di tutela ambientale come quelli in questione, la competenza è invece allocata a livello statale e regionale”. Il divieto di effettuare la fertirrigazione con reflui non trattati nel territorio comunale “appare pertanto illegittimo, in quanto contrastante con la vigente disciplina sovracomunale”. Disattese anche le eccezioni sollevate dall’Arpa sulle caratteristiche funzionali della vasca: il progetto non prevede sistemi di trattamento e quindi è “una mera vasca di stoccaggio”.

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