Con il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n.77, ed entrato in vigore il 19 luglio 2020, all’art.157 comma 7 ter ha ulteriormente prorogato la validità delle carte d’identità e di ogni altro documento di riconoscimento scaduto dopo il 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Resta inteso che la validità è estesa solo ai fini del riconoscimento e non a quelli dell’espatrio.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.35 c.2 del D.P.R. 445/2000, “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
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