BASTIA U.- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” all’art. 104 ha previsto la proroga della validità ad ogni effetto al 31 agosto 2020 dei documenti di riconoscimento, tra cui la patente di guida, e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente, tranne che per la validità ai fini dell’espatrio che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Si ricorda che sono equipollenti alla Carta di identità il Passaporto, la Patente di guida, la Patente nautica, il libretto di pensione, il Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il Porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Inoltre ai sensi dell’art. 103, comma 2 del medesimo D.L. tutti i certificati, anche quelli anagrafici, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Sempre ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 per tutti i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi i termini di conclusione del procedimento stesso in quanto non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
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