Bastia

MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO e IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19

(DPCM 8/2020 e DPCM 9/2020)

In vigore dal giorno 10 marzo al giorno 3 aprile

Vietata ogni forma di Assembramento (art.1 comma2 DPCM 9/2020) Sull’ intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Limiti agli Spostamenti   (art.1 lett. A DPCM 8/2020) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per  motivi  di  salute.  È  consentito  il  rientro  presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o residenza;
Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili (art.1 lett. B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
Prescrizioni per i soggetti in quarantena (art. 1 lett. C) Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus
        Eventi sportivi   (art. 1  comma 3 DPCM 9/2020) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti  all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro
Raccomandazioni per i datori di lavoro (art. 1 lett. E) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r.
Raccomandazioni Impianti sciistici (art. 1 lett. F) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  Eventi in luogo pubblico (art. 1 lett. G) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività
              Servizi educativi e per l’infanzia   (art. 1 lett. H) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi  educativi  per  l’infanzia  richiamati,  non  facenti  parte  di  circoli  didattici  o  istituti comprensivi
    Luoghi di culto (art. 1 lett. I) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri
Musei (art. 1 lett. L) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Procedure concorsuali (art. 1 lett. M) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d)
Ristorazione e bar (art. 1 lett. N) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del  gestore,  di  predisporre  le  condizioni  per  garantire  la possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
      Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 1 lett. O) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione  che  il  gestore  garantisca  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali  aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;  
Congedi sanitari (art. 1 lett. P) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale
    Riunioni in collegamento (art. 1 lett. Q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da  remoto  con  particolare  riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  un  metro  di  cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti
Prescrizioni per strutture di vendita medie e grandi              (art. 1 lett. R) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le  medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività  in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano  il rispetto della distanza di sicurezza inte rpe rso na le  d i u n  me tro  d i c ui  a ll’ a lle ga to  1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  c on  s an zi o n e  de l la  so s pe n si o ne  d el l ’  attività in caso di violazione
Centri sportivi (art. 1 lett. S) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri  termali  (fatta  eccezione  per  l’erogazione  delle  prestazioni  rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
Prove di esame in corso (art. 1 lett. T) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletare presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

Exit mobile version