Bastia L’azienda che ha vinto l’appalto non aveva versato i contributi dell’Inps e la Cassa edile
Il Tar ha disposto la sospensione dell’opera per irregolarità contributive

di UMBERTO MAIORCA
BASTIA – Il campo scout dovrà aspettare, causa irregolarità contributiva della ditta che aveva vinto l’appalto. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale respingendo il ricorso della ditta, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Bacchi, contro la revoca “dell’aggiudicazione provvisoria in merito alla procedura aperta per i lavori di realizzazione campo accoglienza scout”.
Il provvedimento in questione, infatti revocava l’aggiudicazione perché dai controlli operati dell’Amministrazione era risultato che la ditta, al contrario di quanto dichiarato, non era in regola, con gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa edile e dell’Inps. La ditta, invece, lamentava eccesso di potere e violazione di legge sostenendo che alla data di scadenza della presentazione delle offerte sarebbe stata in regola con gli obblighi contributivi e che nei documenti in cui si afferma l’irregolarità contributiva si indica anche che il debito nei confronti dell’Inps è pari a zero.
In fin dei conti, poi, si tratterebbe di violazioni “né gravi né definitive” e la “modestia delle infrazioni renderebbe illogico il provvedimento avversato” (cioè l’esclusione).
Il Tar ha disposto accertamenti istruttori dai quali è emerso “senza equivoci che la posizione della ricorrente nei confronti della Cassa edile alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte era irregolare per il mancato versamento dei contributi dovuti per il mese di dicembre 2007. Del pari sussisteva una posizione irregolare anche nei confronti dell’Inps, né è contraddittoria l’indicazione di un debito pari a zero nei menzionati Durc ‘negativi’, giacché l’Istituto ha dichiarato che si tratta di un’indicazione convenzionale sempre apposta per prassi burocratica in presenza d’irregolarità”.
Per i giudici amministrativi, inoltre, “dette irregolarità, non solo si connotano come causa di esclusione in sé e per sé, ma dimostrano anche la non veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara il che costituisce un’altra, autonoma, causa di esclusione e che non occorreva alcuna particolare motivazione, ulteriore rispetto alla mera constatazione dell’esistenza delle ripetute irregolarità, per adottare il provvedimento impugnato”.
Sulla base di queste motivazioni il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso e condannato la ditta anche al pagamento delle spese del giudizio, ordinando che la “sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

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